Il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo detta le regole per l’attribuzione del bonus fiscale destinato alle strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour operator per i servizi web, con decreto 12 febbraio 2015 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 68 del 23 marzo 2015).
Soggetti beneficiari
1) Esercizi ricettivi singoli:
- Strutture alberghiere, composte da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti;
- Strutture extra-alberghiere quali affittacamere, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, rifugi montani.
2) Esercizi ricettivi aggregati con servizi extra-ricettivi quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe.
3) Agenzie di viaggio e tour operator specializzate in turismo incoming.
Spese ammissibili
Ai fini della determinazione del credito d’imposta, sono considerate ammissibili le seguenti spese:
- impianti wi-fi, purché siano messi a disposizione gratuita dei clienti e abbiano una velocità di connessione minima pari a un megabit/s;
- siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.
Il beneficio
A questi soggetti, la norma riconosce, per ognuno degli anni fra il 2014 e il 2016, un credito d’imposta del 30% dei costi ritenuti eleggibili e, comunque, in misura non superiore a 12.500 euro nei tre periodi, da utilizzarsi in compensazione in tre rate annuali di importo costante. L’importo concesso concorrerà alla formazione del plafond de minimis di cui al regolamento comunitario 1407/2013 e non è cumulabile con altri incentivi fiscali ottenuti sui medesimi costi.
Le spese, precisa ancora il decreto, pur se eleggibili al 100%, non possono superare il limite di 41.666 euro per ciascun beneficiario, al fine di rispettare il limite massimo del credito d’imposta pari a 12.500 euro.
La domanda
Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta.
Per le spese sostenute nell’anno 2014, la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla definizione delle modalità telematiche.
Il credito d’imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonchè nei limiti delle risorse disponibili.
Le risorse sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Per maggiori informazioni su come ottenere il credito d’imposta per le strutture ricettive o per ricevere gratuitamente la scheda informativa, si prega di compilare il form sottostante o chiamare lo 095/7463250.