In molti confondono il credito d’imposta con i finanziamenti a fondo perduto, quando in realtà, sebbene provengano entrambi dallo Stato, si tratta di due tipi di agevolazione ben distinti. Il primo ha a che fare con le tasse e viene utilizzato per ottenere uno “sconto” sui tributi da versare a fine anno; i secondi corrispondono al versamento in liquidità alle aziende per affrontare costi di vario genere, spesso l’acquisto di macchinari, servizi e attrezzature.
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Il credito d’imposta in breve
Il credito d’imposta è un credito che il contribuente (inteso non soltanto come persona fisica, ma anche giuridica, dunque aziende) vanta nei confronti dello Stato. Esso può essere utilizzato per compensare eventuali debiti dell’azienda nei confronti dell’erario (le finanze dello Stato), per il pagamento delle tasse o per chiedere il rimborso nella dichiarazione dei redditi.
Il credito d’imposta, laddove c’è, può essere impiegato anche per il pagamento dei tributi nei confronti di altri enti pubblici, come la Regione, il Comune, l’INAIL, l’INPS o altri soggetti di diritto pubblico.
Come funziona
Come già detto, il credito d’imposta non è un finanziamento, bensì una “detrazione” dalle tasse del credito riconosciuto. Il valore del credito d’imposta spettante varia a seconda delle disposizioni presenti nel bando (emanato dal Ministero, dalla Regione o da altri enti pubblici).
Ad esempio, se un bando prevede un credito d’imposta del 30% fino a una spesa massima di 700 mila euro per l’acquisto di macchinari o l’avvio di un progetto di ricerca e sviluppo (R&S), il credito che si può ottenere è di 210 mila euro; se però ammettiamo l’azienda X dovesse spendere 540 mila euro, il credito ottenibile scenderebbe a 162 mila euro. Ciò vuol dire che il credito d’imposta non soltanto ha un “tetto massimo”, ma varia anche in base a quanto speso.
Incentivi elargiti sottoforma di credito d’imposta
Di recente, per sostenere le imprese nell’ottica di una “trasformazione tecnologica e digitale”, sono state riconosciute alte percentuali del credito d’imposta nei nuovi bandi emanati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE). Diamo un’occhiata.
Credito d’imposta formazione 4.0
Il Credito d’imposta formazione 4.0 intende consolidare le tecnologiche abilitanti il paradigma 4.0.
Vantaggi
Nel caso di formazione 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto nella percentuale del:
- 70% delle spese ammissibili rientranti nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le piccole imprese, a condizione però che le attività formative siano erogate da soggetti individuati con decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità definite con il medesimo decreto ministeriale;
- 50% delle spese ammissibili rientranti nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le medie imprese, a condizione però che le attività formative siano erogate da soggetti individuati con decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità definite con il medesimo decreto ministeriale;
- 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese rientranti nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
Spese ammissibili
Beneficiano del credito d’imposta le spese ammissibili per:
- personale relativo ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quindi le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto e l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime per i lavoratori con disabilità;
- costi connessi ai servizi di consulenza per il progetto di formazione;
- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali in senso stretto) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.
Attività di formazione ammissibili
Le attività formative riguarderanno le vendite e il marketing, l’informatica, la tecnologia e le tecniche di produzione. Più in dettaglio, le tematiche della formazione 4.0 sono:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo-macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- Internet of Things (IoT) e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Destinatari
L’incentivo, nella fattispecie, si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente da natura giuridica, settore economico di appartenenza, dimensione, regime contabile e sistema di determinazione del reddito di natura fiscale.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono anche escluse le imprese con sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contribuiti previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Modalità di erogazione delle attività formative
Le attività formative dovranno essere erogate interamente tramite personale dipendente; nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:
- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziate presso la Regione o la Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale od operativa;
- università pubbliche o private o strutture ad esse collegate;
- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- ITS.
Come ottenere il credito d’imposta
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui sono state sostenute le spese e a quello successivo fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.
Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.
È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di 5.000 euro, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.
Inoltre, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare:
- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
- l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
Le imprese che intendano fruire dell’agevolazione sono tenute a effettuare una comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica
Si tratta di incentivi per spesa privata in ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione tecnologica. L’obiettivo è quello di sostenere la competitività delle imprese nell’ambito del paradigma 4.0, dell’economia circolare, del design e dell’ideazione estetica.
Spese ammissibili
Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale (comma 200 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019):
- spese di personale relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo;
- quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o locazione semplice, più le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo;
- spese per contratti di ricerca extra muros aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
- quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
Attività ammissibili
Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale negli ambiti scientifico e tecnologico è riconosciuto per il periodo in corso (fino al 31 dicembre 2022) un credito d’imposta pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi ricevuti a qualunque titolo per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
Dal periodo d’imposta successivo (fino al 31 dicembre 2031), il credito d’imposta sarà riconosciuto nella misura del 10% nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro. I criteri per la corretta applicazione delle suddette definizioni sono dettati dall’art. 2 del decreto 26 maggio 2020 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE.
Per le attività d’innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Dal 31 dicembre 2023 e fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta sarà riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Per le attività d’innovazione tecnologica 4.0 e green, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o d’innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2022 in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Nel periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta sarà riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro. Fino al 31 dicembre 2025, invece, il credito d’imposta sarà riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
I criteri per la corretta applicazione delle predette definizioni sono dettati dagli artt. 3 e 5 del decreto 26 maggio 2020 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE.
Per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti, ecc.) il credito d’imposta è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta sarà riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dall’art. 4 del decreto 26 maggio 2020 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Destinatari
Il Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente da natura giuridica, settore economico di appartenenza, dimensione, regime contabile e sistema di determinazione del reddito a fini fiscali.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono escluse poi le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Come ottenere il credito d’imposta
Il credito d’imposta dev’essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
La base di calcolo del credito d’imposta dev’essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.
Oneri documentali
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare d’apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Le imprese, oltretutto, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica “asseverata” che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione. Tale relazione dev’essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e dev’essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione dev’essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali supporta e incentiva le imprese che investono in nuovi beni strumentali, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture ubicate nel territorio dello Stato.
Vantaggi
A tutte le imprese che effettuano investimenti in nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta alle seguenti condizioni:
1. Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati
(allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex Iper ammortamento)
2021
- 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
2022
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Dal 2023 al 2025
- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
2. Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0
(allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.
2021
- 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
2022
- 50% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
2023
- 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
2024
- 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
2025
- 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
3. Altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento) diversi da quelli ricompresi nell’allegato A
2021
- 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
2022
- 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
4. Altri beni strumentali immateriali diversi da quelli ricompresi nell’allegato B
2021
- 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
2022
- 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Destinatari
Il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è destinato a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente da settore economico di appartenenza, dimensione, regime contabile e sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Il Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole e alle imprese marittime.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono escluse anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Come ottenere il credito d’imposta
Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica “asseverata” rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedano caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi citati negli allegati A e B e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300 mila euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
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